La normativa che combatte i rischi di varia natura ed entità si applica anche alle associazioni non profit, equiparate al lavoro autonomo
di Giuseppe Acquafresca*
In Italia le misure a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sono definite dal Decreto legislativo n. 81/08 (“Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro”), che stabilisce le modalità operative e gestionali con le quali si deve procede per garantire la salute dei lavoratori nonché i ruoli e gli obblighi per tutte le figure del Sistema sicurezza aziendale (datori di lavoro, dirigenti, preposti, medico competente e lavoratori), con l’obiettivo di assicurare che tutti i luoghi di lavoro e le relative attività siano in grado di prevenire gli infortuni e le malattie professionali.
Le organizzazioni di volontariato svolgono compiti molto importanti nel campo della solidarietà sociale, della protezione civile e dell’assistenza alle persone in difficoltà. Ma nelle loro attività sono presenti rischi, di varia natura ed entità, sia in situazioni ordinarie che in situazioni di emergenza.
L’art. 2 del D.Lgs. n. 81/08 stabilisce che anche i volontari rientrano nell’ambito di applicazione della normativa, equiparandoli ai lavoratori autonomi. Vi è quindi l’obbligo per qualsiasi organismo (associazioni, enti, gruppi, fondazioni ecc.) che si avvalga di volontari, di adottare misure di prevenzione, informazione e tutela ai sensi della normativa nazionale.
Pertanto ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, le organizzazioni sono obbligate a:
- eseguire la valutazione dei rischi presenti negli ambienti di lavoro e nelle attività svolte;
- definire le misure di prevenzione e protezione;
- fornire loro, se necessario, i previsti dispositivi di protezione individuale e addestrarli all’uso;
- procedere alla sorveglianza sanitaria dei volontari;
- informare e formare i volontari (equiparati ai lavoratori).
Per quanto riguarda quest’ultimo punto le organizzazioni devono garantire percorsi formativi e informativi adeguati ai compiti svolti e ai livelli di rischio, anche quando non formalmente obbligati dalla normativa. In questo modo si tutela il principio di proporzionalità tra misure adottate e rischi effettivamente presenti, evitando zone grigie in cui la prevenzione risulta carente.
Il volontario ha anche il diritto di richiedere di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria, in funzione dei rischi reali connessi all’attività assegnata. Inoltre il decreto riconosce la possibilità, per le associazioni, di richiedere un’autocertificazione medica ai volontari. Tale documento, firmato dal singolo soggetto, attesta l’idoneità alla mansione che andrà a svolgere.
Va tenuto presente che l’inosservanza degli obblighi previsti dal Decreto a carico delle figure della sicurezza (datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori ecc.) è sanzionata in sede sia penale sia civile.
È fondamentale che le associazioni non profit si adeguino alla normativa vigente in materia di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, garantendo ai volontari una tutela adeguata e proporzionata ai rischi specifici a cui sono esposti.
In ragione di ciò la Fitel e tutte le strutture aderenti alla Federazione (Cral e associazioni affiliate) sono tenute a procedere alla realizzazione di tutte le azioni necessarie alla concreta applicazione delle disposizioni del Testo Unico a tutela dei propri volontari.
Creando un ambiente sicuro per la collaborazione con i volontari, gli organismi favoriscono la partecipazione attiva e la continuità delle iniziative che contribuiscono positivamente al benessere proprio e della collettività.
Per qualsiasi informazione supplementare è possibile consultare il prontuario predisposto dal Csv (Centro servizi per il volontariato) del Lazio con il progetto Volontariato sicuro:
* Presidente Fitel Piemonte

